INTERREG VI-A Italia-Malta - Avviso pubblico n.1/2023 per la selezione di progetti di cooperazione a valere su tutti gli obiettivi specifici
L’obiettivo dell’Avviso n. 01/2023 è quello di acquisire proposte progettuali puntuali, concrete e cantierabili a valere sugli obiettivi specifici collegati alle 4 priorità del Programma:
- Un'area di cooperazione più intelligente per promuovere la ricerca e l’innovazione e lo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente
- Un'area di cooperazione resiliente, che rafforza la protezione e la preservazione della natura anche attraverso l’uso efficiente delle risorse
- Un'area di cooperazione efficiente in capitale sociale attraverso il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico
- Un'area di cooperazione con una migliore governance tra l’Italia e Malta
L’oggetto dell’Avviso 01/2023 è la selezione di proposte progettuali che rispondono ad un obiettivo specifico del Programma INTERREG VI-A Italia Malta e contribuiscono al raggiungimento di almeno un indicatore di output relativo all’Obiettivo specifico prescelto.
Obiettivo Specifico 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate nell’area transfrontaliera
- Indicatore RCO84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti
- Indicatore RCO116 - Soluzioni elaborate congiuntamente
- Indicatore RCO01 - Imprese beneficiarie di un sostegno
- indicatore RCO04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario
- indicatore RCO84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti
- Indicatore RCO116 - Soluzioni elaborate congiuntamente
Obiettivo Specifico 1.2 - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità dell’area transfrontaliera
- Indicatore RCO84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti
- Indicatore RCO116 - Soluzioni elaborate congiuntamente
Obiettivo Specifico 2.1 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza dell’area transfrontaliera
- Indicatore RCO83 - Strategie e piani d'azione sviluppati congiuntamente
- Indicatore RCO84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti
- Indicatore RCO116 - Soluzioni elaborate congiuntamente
Obiettivo Specifico 2.2 - Promuovere la transizione verso un'economia circolare dell’area transfrontaliera
- Indicatore RCO01 - Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
- Indicatore RCO04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario
- Indicatore RCO84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti
- Indicatore RCO116 - Soluzioni elaborate congiuntamente
Obiettivo Specifico 2.3 - Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità, le infrastrutture verdi e ridurre l’inquinamento dell’area transfrontaliera
- Indicatore RCO83 - Strategie e piani d'azione sviluppati congiuntamente
- Indicatore RCO84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti
- Indicatore RCO116 - Soluzioni elaborate congiuntamente
Obiettivo Specifico 3.1 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile dell’area transfrontaliera nello sviluppo economico, l’inclusione sociale e l'innovazione sociale
- Indicatore RCO84 – Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti
- Indicatore RCO116 - Soluzioni elaborate congiuntamente
Obiettivo Specifico 4.1 - Aumentare l’efficienza e l’efficacia della cooperazione nell’area transfrontaliera
- Indicatore RCO81 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero
- Indicatore RCO84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell’ambito di progetti
- Indicatore RCO116 - Soluzioni elaborate congiuntamente
L’idea progettuale deve essere coerente con un solo obiettivo specifico del programma e deve contribuire almeno ad un indicatore di output dell’obiettivo specifico prescelto.
L’art. 3 dell’Avviso 01/2023 riporta per ciascun obiettivo specifico la logica di intervento delle iniziative che verranno finanziate.
Il medesimo art. 3 fornisce la descrizione del significato di ciascun indicatore di output al fine di indirizzare il partenariato sulla corretta tipologia di progetto da presentare.
La dotazione finanziaria dell’Avviso n. 01/2023 è pari a 27.669.485 Euro costituito dal contributo dell’Unione Europea a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), così distribuito:
- Obiettivo Specifico 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate nell’area transfrontaliera - € 6.020.880 (FESR)
- Obiettivo Specifico 1.2 - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità dell’area transfrontaliera - € 3.386.745 (FESR)
- Obiettivo Specifico 2.1 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza dell’area transfrontaliera - € 5.693.985 (FESR)
- Obiettivo Specifico 2.2 - Promuovere la transizione verso un'economia circolare dell’area transfrontaliera - € 2.515.947 (FESR)
- Obiettivo Specifico 2.3 - Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità, le infrastrutture verdi e ridurre l’inquinamento dell’area transfrontaliera - € 5.031.893 (FESR)
- Obiettivo Specifico 3.1 - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile dell’area transfrontaliera nello sviluppo economico, l’inclusione sociale e l'innovazione sociale - € 1.976.392 (FESR)
- Obiettivo Specifico 4.1 - Aumentare l’efficienza e l’efficacia della cooperazione nell’area transfrontaliera - € 3.043.643 (FESR)
La dimensione finanziaria e la durata dei progetti presentati nell'ambito dell’Avviso Pubblico 01/2023 dovrà essere in linea con gli importi minimi e massimi specificati nella tabella seguente:
Obiettivo Specifico | Importo minimo (FESR) | Importo Massimo (FESR) | Durata |
1.1 | 800.000 | 2.000.000 | Max 30 mesi |
1.2 | 500.000 | 2.000.000 | Max 24 mesi |
2.1 | 800.000 | 2.500.000 | Max 30 mesi |
2.2 | 300.000 | 1.500.000 | Max 24 mesi |
2.3 | 800.000 | 2.500.000 | Max 30 mesi |
3.1 | 300.000 | 800.000 | Max 24 mesi |
4.1 | 100.000 | 500.000 | Max 24 mesi |
La dotazione finanziaria dell’Avviso n. 01/2023 è pari a 27.669.485 Euro costituito dal contributo dell’Unione Europea a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e corrispondente ad un tasso di cofinanziamento pari all’80%.
Il cofinanziamento nazionale è pari al 20%.
Per i beneficiari italiani (pubblici, organismi di diritto pubblico e privati), la copertura finanziaria del cofinanziamento nazionale è posta a totale carico del Fondo di rotazione (vedi Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021), salve le norme sugli aiuti di Stato.
Per i beneficiari maltesi, il contributo nazionale è assicurato attraverso fondi del partner stesso, ovvero risorse proprie o di altri enti pubblici, qualora ciò fosse approvato.
I progetti dovranno essere realizzati all’interno dell’area ammissibile del programma costituita dall’intero territorio siciliano e dall’intero territorio maltese.
Un progetto può essere realizzato anche in uno solo dei paesi partecipanti al programma (Sicilia o Malta), purché ne siano individuati l’impatto e i benefici per tutta l’area interessata dal Programma (Sicilia e Malta).
Un progetto può essere realizzato integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma (Sicilia e Malta) in casi debitamente motivati e a condizione che l’operazione generi benefici e impatti per l’area del programma (Sicilia e Malta).
Non è finanziabile alcun progetto o parte di un progetto che non sia a beneficio dell’area del programma (Sicilia e Malta).
Il partner di un progetto dovrà possedere uno status giuridico tra i seguenti: ente pubblico; organismo di diritto pubblico; ente privato purché dotato di personalità giuridica; ente del terzo settore solo se iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) – per i partner italiani – oppure nel registro del “Commissioner for Voluntary Organisations” - per i partner maltesi.
Il partenariato è composto da almeno un (1) partner per ciascuno Stato membro partecipante al programma (Sicilia e Malta) ovvero avere sede legale o filiali o unità operative locali o competenza amministrativa nell'area ammissibile del Programma (Sicilia e Malta).
I partner possono avere sede anche in territori al di fuori dei due Stati membri (Sicilia e Malta)ovvero in Paesi membri dell'UE, paesi terzi, o paesi e territori di oltremare solo se necessario e indispensabile per raggiungere i risultati del progetto e purché tali risultati abbiano impatto sull’area del programma (Sicilia e Malta).
I soggetti la cui mission istituzionale e il cui ruolo all’interno del progetto è prevalentemente legata ad attività di coordinamento progettuale, gestione, comunicazione o supporto a soggetti terzi, non possono essere coinvolti come partner progettuali poiché gli stessi dovrebbero essere contrattualizzati dal beneficiario attraverso delle procedure pubbliche di selezione.
I partner progettuali devono identificarsi come capofila o partner.
Il capofila assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione, assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, nel rispetto del progetto approvato e degli impegni assunti con l’Autorità di Gestione.
Il/i partner attuano le attività previste dal progetto, ciascuno per le parti di competenza, attraverso la sana gestione delle risorse assegnate, assicurando il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto.
Qualunque partner dell’area del programma (Sicilia e Malta), paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al progetto può essere designato come partner capofila.
Un partner associato è un portatore di interesse rispetto alle finalità del progetto ovvero un soggetto interessato alle finalità dello stesso o all’acquisizione dei risultati.
Il partner associati può essere coinvolte nelle attività previste dalla proposta progettuale ma non ha alcun budget né l'obbligo di compilare alcuna dichiarazione o di firmare l'accordo di partenariato.
Al partner associato non può essere delegata la realizzazione di attività progettuali da parte di un partner del progetto.
- Application form: formulario (Allegato 2.a) e budget (Allegato n. 2.b) debitamente firmato e timbrato dal rappresentate legale del capofila
- Lettera di intenti e cofinanziamento capofila/partner (Allegato A) debitamente firmata e timbrata dal rappresentate legale del capofila/partner della proposta progettuale.
- Lettera di cofinanziamento a favore del partner (Allegato B) debitamente firmata e timbrata dal rappresentate legale del soggetto che assicuri il CN del partner privato (solo nel caso in cui il Contributo Nazionale (CN) per coprire il 20% della quota di budget del partner fosse assicurato da un altro soggetto e non dal partner stesso)
- Dichiarazione Aiuti di Stato (Allegato C).
- Un documento che confermi capacità finanziaria (Allegato D) - solo dei partner privati
- Copia (fronte-retro) di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del capofila e di ciascun partner di progetto.
- Formale atto amministrativo (Decreto, Determina, Delibera, formal letter, ecc.) che approvi la proposta progettuale da parte del competente organo deliberativo della struttura istituzionale del Capofila.
- Eventuali permessi o autorizzazioni attestanti lo stato di maturità della proposta progettuale.
- Statuto dell’ente (solo dei partner privati o organismi di diritto pubblico)
- Ultimi due bilanci approvati dell’ente con prova del deposito (solo dei partner privati o organismi di diritto pubblico)
L’application form può essere redatto alternativamente in una delle lingue ufficiali del programma ossia l’Italiano o l’Inglese. Dovrà essere fornita una sintesi del progetto in entrambe le lingue (Italiano e Inglese), compilando la sezione A.2 dell’Application form (Allegato 2.a).
La selezione delle proposte progettuali avviene in due fasi sequenziali:
- Verifica dei requisiti di ammissibilità ed eleggibilità formale;
- Valutazione della qualità delle proposte progettuali
A conclusione della verifica dei requisiti di ammissibilità ed eleggibilità formale, ciascuna proposta progettuale potrà essere “Ammissibile alla valutazione” o “Non ammissibile alla valutazione” qualitativa.
I criteri di valutazione della qualità progettuale si articolano in due categorie: 1) la valutazione strategica; 2) la valutazione operativa.
Nell’ambito della valutazione strategica e della valutazione operativa è possibile ottenere un punteggio complessivo pari a 100 punti per ciascuna categoria di valutazione.
Per poter accedere alla valutazione operativa è necessario che il progetto raggiunga un punteggio minimo nell’ambito della valutazione strategica (21 punti nel criterio legato alla valenza transfrontaliera del progetto e 60 punti complessivi). E’ altresì previsto un punteggio minimo di 60 punti per la valutazione operativa affinché il progetto possa essere ammesso a finanziamento, sulla base delle risorse disponibili.
La tempistica stimata per la conclusione del processo di selezione dei progetti è di 260 giorni di calendario.
- Le categorie di costo ammissibili sono:
- Costi per il personale
- Spese d'ufficio e amministrative
- Spese di viaggio e soggiorno
- Costi per consulenze e servizi esterni
- Spese relative alle attrezzature
- Spese per infrastrutture e lavori
I costi per il personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del di un partner secondo le modalità seguenti: a tempo pieno, a tempo parziale, su base oraria.
I costi per il personale si limitano a quanto elencato di seguito:
- a) spese per retribuzioni connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un atto di impiego, abbia esso la forma di un contratto di lavoro o di una decisione di nomina, o dalla legge, e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;
- b) ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(20), a condizione che tali costi:
- siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;
- siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e
- non siano recuperabili dal datore di lavoro.
Le spese d'ufficio e amministrative si limitano alle voci seguenti:
- canone di locazione degli uffici;
- assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (quali assicurazioni incendio o furto);
- consumi per le utenze (quali elettricità, riscaldamento, acqua);
- forniture per ufficio;
- contabilità;
- archivi;
- manutenzione, pulizie e riparazioni;
- sicurezza;
- sistemi informatici;
- comunicazione (quali telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
- spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; e
- oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.
Le spese di viaggio e soggiorno, indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma, si limitano alle voci di spesa seguenti:
- spese di viaggio (quali biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazioni auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
- spese di vitto;
- spese di soggiorno;
- spese per i visti; e
- indennità giornaliere.
Qualsiasi voce di spesa elencata nelle lettere da a) a d), che risulti coperta da un'indennità giornaliera non beneficia di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni.
Il pagamento diretto delle spese di cui alle voci di spesa elencate alle lettere da a) a d) sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.
I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un'entità pubblica o privata o da una persona fisica diversi dal beneficiario e da tutti i partner dell'operazione:
- studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
- formazione;
- traduzioni;
- creazione, modifiche e aggiornamenti di sistemi informatici e siti web;
- promozione, comunicazione, pubblicità, articoli promozionali e attività o informazioni collegate a un'operazione o a un programma in quanto tali;
- gestione finanziaria;
- servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
- partecipazione a eventi (quali quote di iscrizione);
- servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
- diritti di proprietà intellettuale;
- verifiche ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento;
- garanzie fornite da una banca o da un'altra istituzione finanziaria, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
- spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni;
- altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.
Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui alle “spese d'ufficio e amministrative”, si limitano alle voci seguenti:
- attrezzature per ufficio;
- hardware e software;
- mobilio e accessori;
- apparecchiature di laboratorio;
- strumenti e macchinari;
- attrezzi o dispositivi;
- veicoli; e
- altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni
Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili a condizione che tali attrezzature:
- non abbiano beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei seguenti fondi: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo Plus (FSE +), Fondo di coesione, Fondo per una transizione giusta (JTF), Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), Fondo Sicurezza interna (ISF) e Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI)
- il loro prezzo non sia superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; e
- possiedano le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e siano conformi alle norme e agli standard applicabili.
Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle voci seguenti:
- acquisto di terreni conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. Più specificatamente non sono ammissibili: l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
- licenze edilizie;
- materiale da costruzione;
- manodopera; e
- interventi specializzati (quali bonifica dei suoli, sminamento).
Le categorie di costo ammissibili per un progetto di cooperazione sono: costi per il personale; spese d'ufficio e amministrative; spese di viaggio e soggiorno; costi per consulenze e servizi esterni; spese relative alle attrezzature; spese per infrastrutture e lavori.
Le spese di viaggio e soggiorno; i costi per consulenze e servizi esterni; le spese relative alle attrezzature; le spese per infrastrutture e lavori possono essere rendicontati unicamente a costi reali.
I costi per il personale possono essere rendicontati:
- a costo reale, fino al massimo del 40% dei costi diretti (costi per il personale; spese di viaggio e soggiorno; costi per consulenze e servizi esterni; spese relative alle attrezzature; spese per infrastrutture e lavori
oppure
- sulla base di un tasso fisso pari al 20% dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale di tale operazione
Le spese d'ufficio e amministrative saranno rendicontate sulla base di un tasso forfettario pari al 15% dei costi ammissibili per il personale.
Le risorse finanziarie sono erogate esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte dei beneficiari e ritenute ammissibili.
E’ prevista un’anticipazione delle risorse pari al 50% del FESR di ciascun partner nell’ambito del progetto approvato. La successiva tranche di anticipazione, pari al 30% del budget, verrà erogata ai partner che avranno speso e certificato l’intera somma precedentemente anticipata.
Ferma restando la possibilità di richiedere un’anticipazione delle risorse, ciascun beneficiario (Capofila e Partner) dovrà assicurare le necessarie risorse finanziarie per l’avvio delle attività progettuali.
In tema di aiuti di Stato, la normativa di riferimento fa capo all’art. 20 e 20 bis del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1237 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi degli art. 107 e 108 del Trattato.
L’art. 20 del Regolamento (UE) N. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1237 si applica solo alle PMI che partecipano ad un progetto di cooperazione purché soddisfino le condizioni di cui al capo I del medesimo regolamento (soglie di notifica, trasparenza degli aiuti, effetti di incentivazione, intensità di aiuto e costi ammissibili, cumulo, pubblicazione e informazione).
L’intensità di aiuto non supera l’80% dei costi ritenuti ammissibili e legati al progetto di cooperazione quali: a) costi del personale; b) spese d’ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e) spese per le apparecchiature; f) spese per infrastrutture e lavori.
L’art. 20 bis del Regolamento (UE) N. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1237 si applica alle imprese che partecipano ad un progetto di cooperazione purché soddisfino le condizioni di cui al capo I del medesimo regolamento (soglie di notifica, trasparenza degli aiuti, effetti di incentivazione, intensità di aiuto e costi ammissibili, cumulo, pubblicazione e informazione) nel caso di importi limitati che non superano € 20.000,00 concessi a un’impresa e riconducibili ad aiuti indiretti.
A tutti i potenziali beneficiari (capofila e partner) viene richiesta, in fase di presentazione della proposta progettuale, un’autovalutazione delle attività previste ai fine di determinare l’eventuale rilevanza delle stesse rispetto all’aiuto di Stato (Allegato C).
Laddove la natura delle attività che il beneficiario partner di un progetto intende attuare attraverso le risorse del programma creino un vantaggio selettivo che in normali condizioni di libero mercato e in assenza del finanziamento pubblico non avrebbe ottenuto, allora si configura un aiuto di Stato.
Ciò perché la realizzazione di tali attività inficia il principio della libera concorrenza e determina un effetto che distorce il principio del libero mercato all’interno dell’Unione Europea.
Se dall’autovalutazione emerge un vantaggio selettivo il beneficiario potrà optare per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1237 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi degli art. 107 e 108 del Trattato.
Resta inteso che le attività rilevanti ai fini di un aiuto di Stato verranno di volta in volta valutate dalle autorità del programma.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata il 04 aprile 2024 (90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 5/1/2024).
I progetti di cooperazione a valere sull’Avviso 1/2023 potranno essere presentati dai rispettivi capofila tra il 5 marzo 2024 e il 4 aprile 2024.
Secondo l’art. 8 dell’Avviso Pubblico 01/2023 ai fini dell’ammissibilità per la selezione dei progetti di cooperazione i soggetti dovranno possedere uno status giuridico tra quelli elencati nel medesimo articolo. Tra questi è previsto “Enti del terzo settore solo se iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)” per lo Stato membro italiano.
Con specifico riferimento agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS, è utile ricordare che, ai sensi di legge, la domanda di iscrizione al RUNTS potrà essere presentata fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Pertanto, fino a tale data l’anagrafe continua ad essere pienamente operativa e le organizzazioni iscritte continuano a fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.
Tenuto conto di ciò e che, alla data di pubblicazione dell’Avviso, non è ancora intervenuta la richiamata autorizzazione della Commissione europea, l’iscrizione all’anagrafe ONLUS documentata dalla presenza dell’ente nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate è condizione sufficiente a soddisfare il requisito di eleggibilità ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso 01/2023.
Resta inteso pertanto che l’ente presente nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate dovrà configurarsi come Ente privato dotato di personalità giuridica ai sensi del medesimo art. 8 dell’Avviso 01/2023.
Le “spese d’ufficio e amministrative” sono calcolate sulla base di un tasso forfettario pari al 15% dei costi ammissibili per il personale. All’interno del sito web del programma è stato pubblicato un ERRATA CORRIGE ed è stato pubblicato l’Allegato_2_b corretto che sostituisce il precedente file pubblicato in data 09/01/2024.
All’interno del sito web del programma è stato pubblicato un ERRATA CORRIGE ed è stato pubblicato l’Allegato D – Verifica della capacità finanziaria degli organismi privati (con o senza scopo di lucro) corretto che sostituisce il precedente file pubblicato in data 09/01/2024.
L’Art. 6 dell’Avviso 01/2023 prevede, tra gli altri che ciascun progetto di cooperazione dovrà assicurare una dotazione di budget per le “Spese di viaggio e soggiorno” riferite al WP1 “gestione e coordinamento” fino ad un massimo del 4% del totale del budget previsto dal medesimo WP1.
Per tutte le altre spese di viaggio e soggiorno, non legate ad attività gestionali, e pertanto imputate in altri WP di progetto, non è previsto alcun limite.
Resta inteso che tali spese, così come tutte le spese imputate in ciascuna categoria di costo, saranno valutate in termini di adeguatezza, correttezza, proporzione e coerenza attraverso i criteri di selezione dell’Avviso 01/2023 che ne sono parte integrante.
Secondo l’art. 7 dell’Avviso 01/2023 il partenariato è composto da almeno un (1) partner per ciascuno Stato membro partecipante al programma.
L’Application Form (Allegato 2a e Allegato 2b) prevede la possibilità di inserire informazioni descrittive e dati finanziari fino a un massimo di otto (8) partner.
Resta inteso che la numerosità dei beneficiari che compongono il partenariato è strettamente legata alla natura del progetto. Un buon partenariato dovrà riunire le capacità di istituzioni competenti sui temi trattati dal progetto, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
La coerenza dei partner coinvolti rispetto agli obiettivi e ai risultati del progetto, così come le esperienze e competenze di ciascun partner, saranno oggetto di valutazione attraverso i criteri di selezione dell’Avviso 01/2023 che ne sono parte integrante.
L’Avviso di selezione non prevede l’ammissibilità di costi preparatori. Pertanto tali costi sono a carico del beneficiario. L’ammissibilità della spesa dei progetti ammessi a finanziamento decorre dalla data che sarà comunicata dal capofila a seguito di richiesta dell’AdG.
Un indicatore è un elemento idoneo a identificare e misurare un valore o la variazione di un valore sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.
L’indicatore di output o di realizzazione misura un risultato tangibile, direttamente collegato all’attività che è stata realizzata (ad es. n. di azioni pilota, n. di soluzioni sviluppate congiuntamente, n. di imprese che ricevono un sostegno, n. di iniziative di formazione ecc.).
L’indicatore di risultato misura gli effetti concreti derivanti dalla realizzazione dell’attività intrapresa (ad es. n. di soluzioni adottate, n. di organizzazioni che adottano soluzioni congiunte, n. di soggetti formati ecc.).
Poiché il risultato misura gli effetti diretti determinati dall’attuazione dei progetti, è necessario che vengano identificati un valore base (cd baseline) e un valore obiettivo al fine di dare evidenza della situazione all’inizio progetto (T0) e del risultato raggiunto a conclusione del progetto (T1).
Resta inteso che il valore di baseline può essere pari a zero.
E’ una grandezza che viene utilizzata come riferimento per una misurazione. Gli indicatori di output e di risultato del programma hanno unità di misura prestabilite ed espressamente indicate nel programma. L’utilizzo della stessa unità di misura prevista dal Programma per gli indicatori di output e di risultato consente di misurare il contributo del progetto in maniera coerente e inequivocabile.
Sì, è possibile. Il requisito di ammissibilità è che il progetto raggiunga almeno un indicatore di output tra quelli previsti dall’OS prescelto.
Gli obiettivi specifici del WP2 si riferiscono alle azioni di comunicazioni che la proposta progettuale intende prevedere. Pertanto, tali obiettivi devono essere individuati dal Progetto sulla base della strategia di comunicazione prevista dal Progetto in linea con le azioni core progettuali che dovrebbero essere realizzate.
La valutazione dei progetti viene basata sui criteri di selezione che costituiscono parte integrante dell’’Avviso. Con specifico riferimento a obiettivi e indicatori, si fa riferimento ai seguenti criteri di selezione:
4.1.1 - L’obiettivo generale del progetto contribuisce all'obiettivo specifico del Programma
4.1.2 - I work package sono coerenti con l’obiettivo generale del progetto
4.1.3 - Gli indicatori di risultato del progetto contribuiscono agli indicatori di risultato dell'obiettivo specifico (OS) del Programma e riportano la stessa unità di misura ove pertinente
4.1.4 - Gli indicatori di output/realizzazioni del progetto contribuiscono agli indicatori di output/realizzazione del Programma e riportano la stessa unità di misura ove pertinente
Per ciascun OS sono declinate le azioni ammissibili. Ciascun progetto deve essere coerente e contribuire all’azione ammissibile prescelta.
Le tipologie di Progetto indicate nell’avviso costituiscono una lista ESEMPLIFICATIVA e NON ESAUSTIVA di possibili azioni. Pertanto sarà cura di ciascun partenariato elaborare il progetto con uno specifico set di attività purché queste siano coerenti con l’azione ammissibile dell’OS prescelto.
Ammonta all’80% delle risorse FESR. Nel caso in cui tali organismi siano Italiani alla percentuale del contributo FESR dell’80% sarà corrisposta anche la percentuale del 20% del contributo nazionale, fatta salva la disciplina sugli aiuti di Stato.
TUTTE le categorie di costo relative all’attuazione dell’operazione (1. costi del personale; 2. spese d’ufficio e amministrative; 3. spese di viaggio e soggiorno; 4. costi per consulenze e servizi esterni; 5. spese relative alle attrezzature; 6. spese per infrastrutture e lavori) sono sottoposte a controlli di primo livello e se campionate a controlli di II livello.
Il programma non prevede una categoria di costo o macrovoce “investimenti”. Se si fa riferimento alla categoria di costo “costi per infrastrutture” o “attrezzature” si conferma che non è stata prevista una percentuale definita.
Sì, se tali costi sono riferibili alle spese di viaggio (biglietti, assicurazione, vitto, soggiorno, visti). Nel caso in cui tali servizi siano forniti da un operatore economico all’uopo selezionato tali costi dovranno essere rendicontati nella voce di spesa “costi per consulenze e servizi esterni”.
Per i beneficiari italiani (enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed enti privati) il contributo nazionale, pari al 20%, è assicurato dal Fondo di Rotazione nazionale, salve le norme sugli aiuti di Stato. Pertanto, tale cofinanziamento nazionale del 20% non si applica ai beneficiari italiani le cui azioni nell’ambito del progetto sono state valutate con impatto sugli aiuti di stato.
Per i beneficiari maltesi tale fondo di Rotazione non risulta applicabile.
Tale verifica spetta all’Autorità di Gestione e non al beneficiario.
Sì, è obbligatoria. Ogni partner deve essere individuato prima della presentazione della proposta progettuale e non può essere aggiunto in fase attuativa.
Non è prevista alcuna limitazione in merito alla partecipazione di un beneficiario a più progetti.
Sì, solo se sia provato e giustificato che tale partecipazione è indispensabile per raggiungere i risultati del progetto. Pertanto, nel caso in cui non sia comprovato il ruolo indispensabile del partner fuori dall’area eleggibile per il raggiungimento dei risultati del progetto, lo stesso non potrà prendere parte al progetto.
Gli aiuti vengono conteggiati dal momento della concessione e non dal momento dell’erogazione da parte dell’autorità concedente l’Aiuto.
La base giuridica dell’aiuto prevista dall’avviso è l’art. 20 del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii e pertanto la soglia di intensità per tutti i soggetti (pubblici e privati) è sempre l’80%. Non esiste quindi una soglia di aiuti concessi per accedere al presente aiuto come nel caso degli aiuti de minimis. Infine, se si è in presenza di aiuto il beneficiario dovrà provvedere interamente al contributo proprio del 20%.
Sì, deve essere compilato anche dagli enti privati no profit. Nel caso in cui non ci siano partecipazioni la tabella relativa alla composizione sociale dell’allegato D non andrà compilata.
La percentuale di contributo per la partecipazione di imprese è sempre all’80% indipendentemente dalla dimensione di impresa.
Il/i documento/i da cui si evinca tale iscrizione.
SI, è consigliato a tutti i potenziali beneficiari di prevedere quale data di inizio dei progetti il mese di Gennaio 2025.
Sì. Le figure/immagini potranno essere allegate come documenti aggiuntivi alla proposta progettuale.
No. Eventuali costi sostenuti per la preparazione della proposta restano a carico dei beneficiari. La data di ammissibilità della spesa nell’ambito del progetto decorre dal momento in cui la stessa verrà comunicata a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto.
Un investimento pubblico potrebbe essere definito come l’insieme delle spese per l’acquisto di strumenti e/o infrastrutture per la realizzazione di un obiettivo previsto quale ad es. il potenziamento di un laboratorio, la prototipazione di un prodotto, un’azione di rispristino e salvaguardia di un area, la realizzazione di una infrastruttura digitale ecc.
Pertanto deve ritenersi “investimento” il laboratorio potenziato, il prototipo, l’infrastruttura digitale, il sito ripristinato ecc.
Ai fini della corretta compilazione dell’AF, per ciascun WP si dovrà dare conto dell’investimento, ove pertinente, nella sua interezza avendo cura di considerare il complesso delle attrezzature e/o infrastrutture che fanno parte dell’investimento stesso.
Le informazioni relative all’investimento effettuato da ciascun dei beneficiari del progetto previste per ogni WP devono essere rilasciate all’interno della sezione “Investimenti (Attrezzature e/o Infrastrutture)” di ciascun WP. Tali informazioni devono essere ripetute per ogni WP tenendo conto delle spese di investimenti previsti da ciascun dei beneficiari del progetto.
I costi per l'attrezzatura sono ammissibili sulla base dei costi effettivamente sostenuti o sulla base dell'ammortamento, a seconda che si tratti di attrezzature di supporto o tematiche, intese come segue:
- attrezzatura di supporto – utilizzata per contribuire all’attuazione delle azioni previste dal progetto. Le attrezzature di supporto sono ad uso parziale per il progetto e devono essere riportate pro-quota secondo i metodi di ammortamento in conformità alla normativa vigente nei paesi partecipanti al programma e condizioni previste dalla normativa UE.
Tuttavia è possibile ammettere l'intero costo di acquisto a condizione che si verifichino le seguenti fattispecie:
- La percentuale di utilizzo di tale bene durante l’attuazione del progetto è del 100%;
- Il periodo di ammortamento è pari o inferiore alla vita residua del progetto.
Nel caso in cui il periodo di ammortamento è superiore alla vita residua del progetto, sarà possibile rendicontare solo i costi di ammortamento o quota parte degli stessi, a condizione che siano calcolati secondo le norme nazionali e in funzione della durata del progetto e che per lo stesso bene non sia già stato concesso un altro contributo UE o nazionale.
- attrezzatura tematica - tutte le attrezzature focalizzate sugli obiettivi principali dei progetti il cui uso esclusivo è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi stessi (ad esempio: software specifici, strumenti tecnici, attrezzature da laboratorio ecc.). Per questo tipo di attrezzature, l'intero costo è ammissibile a condizione che vengano mantenute le proprietà e l'uso previsto per almeno cinque anni dalla data del pagamento finale.
Per le attrezzature tematiche, i beneficiari devono indicare nella proposta progettuale la necessità di acquistare tali beni durevoli e di rendicontarne il costo al 100%, fornendo la prova dell'essenzialità per il raggiungimento dell'obiettivo del progetto.
Tale prova deve essere argomentata all’interno della sezione “Investimenti (Attrezzature e/o Infrastrutture)” di ciascun WP dell’AF (si veda anche risposta n. 50).
I costi relativi alle borse di studio dovranno essere inputati nella voce “costi per consulenze e servizi esterni”.
Spazi inclusi
Il regolamento CTE non definisce un dettaglio delle modalità di cooperazione, pertanto si forniscono le seguenti indicazioni che potrebbero ottemperare a ciascuna di essa:
Sviluppo congiunto | I partner e il capofila hanno svolto congiuntamente le attività di progettazione, preparazione e finalizzazione della proposta progettuale attraverso incontri tecnici e/o riunioni operative. |
Attuazione congiunta | I partner e il capofila, attraverso l'identificazione dei rispettivi compiti e ruoli, contribuiscono all'attuazione delle attività del progetto transfrontaliero. Questa divisione dei ruoli e dei compiti deve sempre tenere conto delle specificità tecniche e istituzionali dei partner e del carattere transfrontaliero del progetto. |
Cooperazione per dotare il progetto di organico sufficiente | I partner e il capofila hanno previsto che il progetto non darà origine a sovrapposizioni e/o duplicazioni di ruoli e funzioni del personale tra i partner. Pertanto, in linea con il principio del capofila (Lead Partner), può essere prevista l'individuazione di un Coordinatore del progetto e di un Responsabile finanziario che lavoreranno per conto dell'intero partenariato presso la struttura del capofila nell'ambito del WP 1 "Gestione e coordinamento". |
Cooperazione per il finanziamento delle operazioni | I partner e il capofila hanno un unico piano finanziario congiunto del progetto e i fondi sono assegnati a tutti i partner. I finanziamenti sono suddivisi tra i partner siciliani e maltesi in modo adeguato alle rispettive attività e ai risultati da raggiungere. Pertanto, in linea con il principio di "attuazione congiunta", sarà responsabilità del partner che finalizza i risultati provvedere alla loro distribuzione/utilizzazione e all'eventuale riutilizzo e diffusione al partenariato. |
L’art. 13 dell’Avviso Pubblico 01/2013 prevede che “Tutti i beneficiari dovranno inoltre compilare e allegare la Dichiarazione Aiuti di Stato (Allegato C)”. Ne discende che tutti gli enti pubblici, tutti gli organismi di diritto pubblico e tutti gli enti privati che costituiscono il partenariato di un progetto devono compilare l’Allegato C.
Tutti gli enti pubblici, tutti gli organismi di diritto pubblico e tutti gli enti privati che costituiscono il partenariato di un progetto devono compilare l’Allegato C nella sua interezza, inclusa la sezione 1. In caso di riposta “SI” ad una o più domande da 1 a 8 contenute nell’Allegato C, il beneficiario chiederà che il contributo richiesto per la realizzazione del progetto venga concesso “In regime di esenzione ai sensi dell’art. 20 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1237”.
In caso di riposta “NO” o “NON APPLICABILE” a tutte le domande da 1 a 8 contenute nell’Allegato C il beneficiario chiederà che il contributo richiesto per la realizzazione del progetto venga concesso “senza essere soggetto alla normativa sugli aiuti di Stato”.
Tutti gli enti pubblici, tutti gli organismi di diritto pubblico e tutti gli enti privati che costituiscono il partenariato dovranno altresì compilare in modo pertinente anche gli ultimi due campi della dichiarazione contenuta in Allegato C-Sezione 1.
Per ciascuna proposta progettuale solo gli organismi privati dovranno compilare l’Allegato D. La formula matematica da applicare è: Patrimonio netto (PN) / Contributo FESR richiesto dal beneficiario (C).
A tal riguardo il Contributo FESR richiesto dal beneficiario è da intendersi il contributo richiesto nell’ambito della proposta progettuale.
L’art. 7 dell’Avviso Pubblico 01/2023 prevede che “i partner associati sono ammissibili e devono essere inclusi nella proposta progettuale, senza l'obbligo di compilare alcuna dichiarazione né di firmare l'accordo di partenariato”.
A tal riguardo si raccomanda di compilare adeguatamente la sezione “B.1.1 Qual è la logica della composizione del partenariato e in che modo i partner sono complementari tra loro” dell’application form (sezione word) dando conto, laddove pertinente, della presenza di eventuali partner associati.
Resta facoltà del partner associato fornire eventuale lettera motivazionale e/o di interesse a seguire le attività e i risultati del progetto. Quest’ultima dovrà essere caricata nella sezione “Eventuali permessi o autorizzazioni” della piattaforma per il deposito delle proposte progettuali.
Non esiste alcuna percentuale di allocazione delle risorse suddivisa per Stato membro. Il budget di progetto dovrà essere realistico, proporzionato alle realizzazioni e ai risultati previsti, riflettere il livello di coinvolgimento di ciascun partner, essere distribuito in maniera coerente per periodo, WP e categoria di spesa in linea con i criteri di selezione che costituiscono parte integrante dell’Avviso 01/2023. Si vedano al riguardo i criteri di selezione 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.
Non esiste una percentuale massima di budget per ogni singolo partner. Si veda al riguardo la risposta alla FAQ n. 59.
La tabella A.5 dell’application form e la tabella degli output presente nei WP di attuazione sono legate l’una all’altra. La tabella A.5 fornisce la visione di insieme di tutti gli output di progetto. La tabella presente nei WP di attuazione fornisce il dettaglio dei soli output realizzati nel WP di riferimento.
Per quanto sopra la compilazione delle due tabelle deve essere coerente inserendo i dati come di seguito riportato.
- A.5 – Numero dell’output: riportare la codifica dell’output presente nel WP di attuazione, colonna “Principali output/realizzazioni del progetto” (ad es. O.T1.1, O.T1.2, O.T2.1, O.T3.1 ecc).
- A.5 – Titolo dell’output: riportare il titolo sintetico dell’output e replicarlo nel campo “Main output” del relativo WP di attuazione.
- Tab A.5 – Valore obiettivo output: inserire il valore target che verrà assicurato dal progetto (ad es. n. 1 piano d’azione). Replicare lo stesso nelle colonne “Valore target” (1 piano d’azione) e “Unità di misura” (n.) del WP di attuazione.
- WP di Attuazione – Colonna “Indicatore di output/realizzazione del Programma al quale contribuisce direttamente il principale output/realizzazione del progetto”: in corrispondenza del solo/dei soli output di progetto che contribuiscono allo/agli output di programma, indicare solamente lo/gli “Indicatore output programma” prescelto/i tra quelli obbligatori presenti in tabella A.5. Se il singolo output di progetto non coincide con l’output di programma ovvero se si tratta di output aggiuntivi, la colonna “Indicatore di output/realizzazione del Programma al quale contribuisce direttamente il principale output/realizzazione del progetto” non va compilata.
Il cofinanziamento aggiuntivo imputato come personale interno non rientra nel calcolo del massimale del 40%.
E’ corretto. Il 15% delle spese amministrative viene calcolato sul personale interno oggetto di rimborso sui fondi del programma.
Sì. Ciascun progetto del programma INTERREG VI-A Italia Malta è strutturato in Work Packages (WP) e Attività dai quali discendono Output e deliverables.
Occorre inserire il dato del patrimonio netto desumibile dall’ultimo bilancio approvato.
Il quadro di riferimento normativo relativo agli aiuti di Stato dell’Avviso 01/2023 è il Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. In particolare, l’art. 3 prevede che il regolamento non si applica agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Il patrimonio netto va calcolato come differenza tra attività e passività.
Ai sensi dell’art. 67 comma 1 del Regolamento 2021/1060 (Regolamento generale) contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione;
b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Il lavoro volontario è una prestazione di lavoro per conto di un’entità ma non retribuito. Il lavoro volontario è una spesa ammissibile. Il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Pertanto nel caso di lavoro volontario sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, sarà cura del beneficiario in sede di rendicontazione dimostrare attraverso una valutazione indipendente il valore di tale prestazione tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Resta inteso che per ottenere il rimborso dell’80% del contributo FESR sarà necessario rendicontare spese per il 100% dei costi necessari all’attuazione del progetto incluso l’eventuale lavoro volontario.